IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'Ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  rettorale 26 ottobre 1992, con il  quale e' stato
istituito   il  diploma   universitario  in   tecnologie  alimentari,
articolato in due orientamenti: uno  generale e uno in viticoltura ed
enologia;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  4 novembre  1996, con  il quale  e' stata
definita la tabella XXXI-quinquies relativa all'ordinamento didattico
del nuovo corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia;
  Preso  atto   che  l'istituzione  del  nuovo   diploma  prevede  la
disattivazione dell'orientamento in viticoltura ed enologia del corso
di diploma in tecnologie alimentari;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita' degli  studi di Milano hanno  proposto l'istituzione
del diploma universitario in viticoltura ed enologia;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
                               Art. 1.
  Al titolo  XIV, dedicato  ai diplomi universitari,  l'articolo 280,
riguardante i diplomi della facolta' di agraria, e' cosi riformulato:
  "La facolta' di agraria conferisce i diplomi universitari in:
   gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
   tecnologie alimentari;
   viticoltura ed enologia".