IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale 26 ottobre 1992, con il quale e' stato istituito il diploma universitario in tecnologie alimentari, articolato in due orientamenti: uno generale e uno in viticoltura ed enologia; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 novembre 1996, con il quale e' stata definita la tabella XXXI-quinquies relativa all'ordinamento didattico del nuovo corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia; Preso atto che l'istituzione del nuovo diploma prevede la disattivazione dell'orientamento in viticoltura ed enologia del corso di diploma in tecnologie alimentari; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto l'istituzione del diploma universitario in viticoltura ed enologia; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo XIV, dedicato ai diplomi universitari, l'articolo 280, riguardante i diplomi della facolta' di agraria, e' cosi riformulato: "La facolta' di agraria conferisce i diplomi universitari in: gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; tecnologie alimentari; viticoltura ed enologia".